PROPOSTA DI LEGGE

Art. 1.

      1. La pensione spettante ai ciechi civili assoluti e ai ciechi con residuo visivo non superiore a un ventesimo con eventuale correzione ai sensi della legge 27 maggio 1970, n. 382, e successive modificazioni, è equiparata, a decorrere dal 1o gennaio 2008, alla pensione minima erogata dall'Istituto nazionale della previdenza sociale, prevista dalle disposizioni di cui alla legge 4 aprile 1952, n. 218, e successive modificazioni.

Art. 2.

      1. All'onere derivante dall'attuazione della presente legge, valutato in 200 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2008, si provvede mediante corrispondente riduzione delle proiezioni per gli anni 2008 e 2009 dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 2007-2009, nell'ambito dell'unità previsionale di base di parte corrente «Fondo speciale» dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2007, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al medesimo Ministero.
      2. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni al bilancio.